Circolare INPS n. 118/2025: conseguenze della sanatoria contributiva per le pubbliche amministrazioni per periodi di paga fino al 31 dicembre 2004,- Ricalcolo delle prestazioni. Effetti per il datore di lavoro
La circolare INPS 118/2025 (leggi la notizia flash del 20.08.2025) esamina gli effetti che si possono produrre sulle pensioni già liquidate ai lavoratori, qualora gli importi trasmessi con le denunce a variazione siano diversi rispetto a quelli presenti in posizione assicurativa e siano stati calcolati per la liquidazione delle prestazioni, che conseguentemente dovranno essere ricalcolate, sia in positivo che in negativo.
Le conseguenze dl ricalcolo ricadranno inevitabilmente sul datore di lavoro ritenuto responsabile per errore di fatto od omissione.
In base alle norme di cui all’art. 26 primo comma lettera a) e b) della L. 315/67- e art. 204 dpr 1092/1973), la revoca o modifica del provvedimento per errore o omissione, è ammessa entro tre anni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato.
Ecco un riepilogo sintetico dei chiarimenti forniti dall’INPS.
- Variazioni nelle retribuzioni che riducono l’importo già liquidato
- Pensioni provvisorie o definitive, ma ancora modificabili (non sono trascorsi più di 3 anni dalla comunicazione del provvedimento). L’inps provvederà:
- al ricalcolo della pensione e alla eventuale riduzione dell’importo spettante al pensionato
- al recupero degli indebiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni datori di lavoro, calcolati fino alla data di acquisizione da parte di INPS delle denunce mensili
- Pensioni definitive (sono trascorsi 3 anni dalla comunicazione all’interessato)
L’inps non modifica il provvedimento, ma procede comunque all’azione di recupero nei confronti dei datori di lavoro pubblici, ponendo a loro carico non solo le somme già erogate in più (“calcolo storico”) ma anche quelli che saranno erogati in misura superiore fino alla data di eliminazione della pensione (calcolo prospettico)
- Pensioni provvisorie o definitive, ma ancora modificabili (non sono trascorsi più di 3 anni dalla comunicazione del provvedimento). L’inps provvederà:
- Variazioni nelle retribuzioni che determinano un calcolo di pensione superiore a quello già liquidato
Anche in questo caso occorre verificare il termine decadenziale di tre anni:- entro 3 annil’INPS può procedere alla ricostituzione della pensione e pagare gli arretrati;
- oltre 3 annil’INPS non può modificare la pensione, né pagare arretrati al pensionato
- Trattamenti di fine servizio (TFS) o fine rapporto (TFR)
- TFS. Ciò che incide per il ricalcolo del TFS è solo la variazione dei dati retributivi degli ultimi 360 giorni di servizio (iscritti INADEL) e dell’ultima retribuzione per gli iscritti ENPAS e sempreché la riliquidazione debba avvenire nei termini di prescrizione.
- TFR: Per il calcolo del TFR, solo la variazione della retribuzione valutabile e nei casi previsti della retribuzione teorica tabellare (ultimo miglio TFR) potrebbe produrre una riliquidazione a debito o a credito.
Nei casi di prestazione inferiore a quella già erogata, l’azione di recupero da effettuarsi nei termini della ordinaria prescrizione decennale, sarà diretta in prima istanza nei confronti dell’iscritto e in caso di mancato recupero l’Istituto attiverà le modalità di cui alla circolare INPS 47/2018
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