Si ricorda che per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo sono riconosciuti ai fini pensionistici i periodi di accredito figurativo per assenza da lavoro per educazione e assistenza dei figli, nonché per la lavoratrice, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.
Per i trattamenti pensionistici determinati con il sistema contributivo sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
- per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
- per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all’allegata tabella A, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.” Il beneficio in esame si applica al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, (per il biennio 2025-2026 pari a 67 anni e 71 anni), nonché a quello previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge (per il biennio 2025-2026 pari a 64 anni).
La riduzione sull’età pensionabile spetta anche alle titolari di assegno ordinario di invalidità che si trasforma in pensione di vecchiaia, ma in questo caso l’interessata deve presentare domanda almeno un mese prima della trasformazione d’ufficio dell’assegno.
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