Proroga per l’anno 2025 della Pensione Anticipata Flessibile – QUOTA 103  (comma 174)

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Proroga per l’anno 2025 della Pensione Anticipata Flessibile – QUOTA 103  (comma 174)

La legge di Bilancio riconosce la pensione anticipata flessibile – Quota 103 per il 2025 con gli stessi requisiti di Quota 103 del 2024: 62 anni di età e 41 di contribuzione, più finestra di 7/9 mesi, rispettivamente per dipendenti privati e pubblici, regole di calcolo del sistema contributivo e valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il Trattamento Minimo INPS.

Restano fermi i requisiti previsti per la quota 103 del 2023 (62 anni + 41 di contributi nell’anno 2023, calcolo con sistema misto, valore lordo della pensione non superiore a 5 volte il TM + finestra di 3/6 mesi per privati/pubblici).

Il personale dl comparto Scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico del medesimo anno.

Il termine di pagamento del TFS/TFR decorre non dalla data di cessazione dal servizio, ma dalla data in cui il dipendente avrebbe maturato il diritto alla pensione anticipata (termine 24 mesi) o pensione di vecchiaia (termine 12 mesi), a seconda della ipotesi che si realizza per prima.

Nel caso in cui il dipendente maturi, entro il 31.12.2025 il diritto alla pensione Quota 103, ma intenda proseguire l’attività lavorativa, potrà richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione a proprio carico, con esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito all’INPS.

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