Valutazione periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari

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I periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, per i quali non è prevista alcuna retribuzione, non sono utili ai fini pensionistici , né valutabili ai fini della indennità premio di fine servizio e del TFR. Ciò ai sensi dell’art. 50 del RDL 680 del 1938. Ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 564 del 1996, i periodi di interruzione o sospensione dal servizio successivi al 31 dicembre 1996 possono essere riscattati o per i medesimi periodi può essere richiesta l’autorizzazione alla contribuzione volontaria.

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