Esonero contributivo lavoratrici madri: uscita la circolare INPS

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ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

La Circolare INPS 27 del 31/1/2024 chiarisce l’ambito applicativo dell’esonero per le lavoratrici madri, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (salvo rapporti di lavoro domestico), di cui alla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023 art. 1 co. 180-182).

Riassumiamo, di seguito, alcune istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a questa misura.

La norma si rivolge a tutte le lavoratrici madri che:

  • nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni
  • nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (previsto in via sperimentale).

Nella circolare di cui trattasi sono riportate alcune casistiche applicative (pag.4 della Circolare), con particolare riferimento alla nascita del secondo/terzo figlio o al raggiungimento della maggiore età del più piccolo.

L’esonero spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In caso di part-time non è richiesta riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Le lavoratrici possono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli, oppure comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, mediante applicativo INPS non ancora disponibile sul portale dell’istituto e per il quale verrà pubblicato apposito messaggio.
Qualora il datore di lavoro pubblico sia a conoscenza dei codici fiscali dei figli dovrà indicarli in ListaPosPA compilando un apposito V1C7 CMU 5, seguendo le istruzioni di cui alla Circolare 27.

Gli esoneri andranno indicati in ListaPosPA nella sezione <RecuperoSgravi> con il Codice Recupero:

  • 58 – per le madri di tre o più figli (unitamente ad anno e mese di riferimento)
  • 59 – per le madri di due figli (unitamente ad anno e mese di riferimento).

Il recupero dell’esonero spettante per il mese di Gennaio 2024 e febbraio 2024 può essere effettuato nelle denunce del mese di marzo, aprile e maggio 2024, indicando il corrispondente <MeseRif>.

Materiale

Circolare INPS 27/2024

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