Rimborsi auto esenti se la trasferta è «breve»

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(…) Per l’agenzia delle Entrate, se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio e al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minore importo rispetto a quello dalla sede, questo è escluso dalla tassazione, a norma dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986). Se, invece, la distanza percorsa e il rimborso chilometrico sono maggiori, la differenza è reddito imponibile, a norma dell’articolo 51, comma 1 (…).

(…) L’Agenzia ha più volte chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune sono esenti da imposizione alla condizione che, in sede di liquidazione, l’importo dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle Aci, con riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Questi elementi dovranno risultare dalla documentazione conservata dal datore di lavoro ed esibita a richiesta degli organi di controllo, agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza.

(Fonte “Il Sole 24 ore – Norme e tributi – pag. 20)

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