Adeguamento coefficienti
Dopo le modifiche apportate al Senato, analizziamo alcuni punti della norma della Legge di Bilancio (commi 157-163 L.213/2023), che ha adeguato, dal 1.1.2024 i coefficienti di calcolo delle pensioni per gli iscritti alle gestioni previdenziali CPDEL (Enti locali), CPS (Sanitari), CPI (insegnanti asilo) che abbiano maturato anzianità inferiori a 15 anni al 31.12.1995.
Vengono adeguati i coefficienti di calcolo delle quote retributive di pensione (quota A e quota B) previste dall’ ALLEGATO A della legge 965/1965.
I nuovi coefficienti sono quelli dell’ALLEGATO II LEGGE DI BILANCIO 2024
RAFFRONTO COEFFICIENTI
A CHI SI APPLICANO I NUOVI COEFFICIENTI?
Pensioni anticipate i cui requisiti siano maturati dopo il 31.12.2023. In particolare:
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- con requisito contributivo di 42 anni e 1 mese per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. 201/2011 (l. 214/2011)
- per i lavoratori precoci (41 anni) di cui all’art. 1, comma 199, della l. 232/2016, come modificato dall’art. 17 del d.l. 4/2019 (l. 26/2019)
ATTENZIONE: La Legge di Bilancio 2024 prevede che i nuovi criteri di calcolo non si applichino a chi abbia maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023.
Esclude inoltre l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo nei casi di raggiungimento del limite di età o di servizio per il collocamento a riposo d’ufficio.
La legge di Bilancio prevede inoltre un’applicazione graduale dei nuovi criteri per medici e infermieri che posticipano il pensionamento una volta maturati i requisiti per l’uscita anticipata, ai quali per ogni mese in più di lavoro, il taglio dell’aliquota di rendimento sulla quota retributiva si ridurrà di 1/36.
Ricordiamo infine che le nuove aliquote di rendimento saranno applicate per la determinazione degli oneri di riscatto in relazione a domande presentate all’INPS da iscritti i CPDE,CPS,CPI, a decorrere dal 1.1.2024.
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