Legge 18 LUGLIO 2025 N. 106: conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%
Viene riconosciuto al lavoratore pubblico o privato il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, durate il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Tale congedo è compatibile con la fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il periodo di congedo in esame non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma il lavoratore può riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
L’articolo 2 riconosce, dal 1° gennaio 2026, il diritto di fruire – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e previa prescrizione medica – di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti.
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