Detassazione del Trattamento di fine servizio

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E’ uscita la newsletter n. 5 di agosto 2020

I termini del pagamento del trattamento di  fine servizio da parte di INPS sono diversi a seconda del motivo della cessazione dal servizio (es: dimissioni, risoluzione per limiti di età ) , della data di maturazione del diritto a pensione  o  della tipologia di pensione  richiesta (es. pensione Quota 100, pensione anticipata) (cfr. art 3 della legge 140 del 1997 e successive modificazioni). Ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, la liquidazione da parte di INPS avverrà dopo un “blocco” di 12 mesi e sarà corrisposta da INPS nei tre mesi successivi (in area riservata, la tabella dei tempi di liquidazione).

Il decreto legge n. 4/2019, convertito nella L.26/2019, ha introdotto, all’art. 24, un beneficio fiscale consistente in una riduzione dell’aliquota fiscalecrescente in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio.

  1. 1,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  2. 3 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  3. 4,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  4. 6 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  5. 7,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi sessanta o più mesi

La detassazione parziale del trattamento sarà attuata in forma di “detrazione fiscale” e riguarderà la parte di imponibile fino 50.000 euro,  indipendentemente dall’importo complessivo della  prestazione.
La quota di imponibile fiscale eccedente tale importo rimarrà assoggettata alla tassazione  ordinaria.

Il beneficio si applica sugli importi del trattamento di fine servizio (TFS) e di indennità  di buonuscita (IBU) relativi alle cessazioni dal servizio decorrenti dal 1.1.2019. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 2019, ai fini della applicazione del beneficio fiscale, gli intervalli temporali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) decorrono dal 1° gennaio 2019 e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Leggi La circolare  INPS n. 90 del 30/7/2020

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