Collocamento a riposo del dipendente pubblico e motivazione

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La Sentenza n. 18099/2016 della Cassazione ribadisce che la facoltà di cui all’art. 72 del Dl 112/2008 e successive modificazioni – facoltà che permette all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente che ha maturato l’anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione anticipata (nel 2016 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini ) – non può tenere conto solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è necessaria anche una idonea motivazione che tenga conto delle complessive ed effettive esigenze dell’amministrazione, considerando la struttura e le dimensioni, applicando i principi di buona fede, correttezza, imparzialità e buon andamento. 

Il Dl 90/2014, all’art. 1 comma 5 ha previsto che la facoltà di risolvere il rapporto con il dipendente non necessita di ulteriori motivazioni quando siano stati individuati a priori i criteri applicativi, con atto generale di organizzazione interna sottoposto al visto degli organi di organizzazione interna.

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