Chiarimenti su risoluzione per limiti di età e “Riscatto Light”

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Parere della funzione Pubblica – Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto al quesito rivolto da un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona mediante parere del 4 marzo 2021, n. 14638.
Il parere della Funzione Pubblica conferma quanto già precedentemente espresso in materia di risoluzione unilaterale del rapporto e limiti di età dal dl 101/2013 convertito dalla l. 125/2013 e dalle circolari della Presidenza Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n 2/2012 e n. 2/2015.
Alla luce dell’attuale contesto normativo, il raggiungimento dei 65 anni per un lavoratore pubblico (escluse alcune categorie) rappresenta un primo momento nel quale l’Amministrazione Pubblica deve porre in essere delle verifiche e le conseguenti azioni.
Infatti, se al raggiungimento dei 65 anni, il dipendente ha conseguito, a qualsiasi titolo, un diritto a pensione esercitabile (e la relativa decorrenza), l’Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro.
Al contrario qualora lo stesso, non abbia maturato i requisiti minimi, allora il rapporto di lavoro dovrà essere prolungato fino alla prima decorrenza utile a pensione, non oltre però il raggiungimento dei 70 anni di età (+ speranza di vita).
Leggi il parere n. 14638/2021

“Riscatto light” dei corsi universitari – misura strutturale

A seguito di molti quesiti, l’INPS, con il Messaggio n. 1921 del 13/05/2021, chiarisce che il riscatto agevolato della laurea è una misura di tipo strutturale che proseguirà anche oltre il 2021.
La confusione in merito è stata generata dal fatto che nello stesso art. 20 del dl n. 4/2019, convertito dalla Legge 26/2019, siano previsti entrambi i seguenti due riscatti:
il “riscatto light” della laurea che prevede, appunto, un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (previsto dal comma 6 art. 20 dl 4/2019)- misura strutturale
e quello denominato “pace contributiva” (commi da 1 a 5) che, invece, ha una valenza limitata in quanto si tratta di misura sperimentale che non verrà rinnovata, pertanto, la possibilità di presentare la domanda scadrà il prossimo 31 Dicembre 2021.
Il fatto di essere contenuti nel medesimo articolo di legge, correlato alla previsione di provvisorietà della “pace contributiva”, ha ingenerato dubbi in merito alla stabilità della misura del riscatto di laurea agevolato.
Inps chiarisce, pertanto, che soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021.
L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.

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