Accesso alla pensione per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente pesanti

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Il beneficio consiste in una riduzione dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Distinguiamo il
periodo transitorio 2008-2011

periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2012

Periodo transitorio 2008-2011

Nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009, l’età anagrafica è ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A allegata alla Legge 247/2007 e pertanto i requisiti nel caso di riconoscimento di lavori usuranti saranno i seguenti:

Tabella perfezionamento requisiti pensionistici  RIDOTTI PER LAVORI USURANTI DAL 1.1.2008 AL 30.06.2009

ANNO ETA’ ANAGRAFICA DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI ETA’ ANAGRAFICA LAVORATORI AUTONOMI INPS
REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVIO BENEFICIO
2008 57 anni 58 anni 35 anni – 1 anno di età
DAL 1.1.2009 AL 30.6.2009 57 anni 58 anni 35 anni – 1 anno di età

Per il periodo 1.7.2009 – 31.12.2011, rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B annessa alla Legge 247/2007, per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti come definite dalla vigente legislazione, vengono operate delle riduzioni in relazione all’età anagrafica richiesta e alla quota (somma di età anagrafica e anzianità contributiva).

I lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all’anno, hanno diritto ad un beneficio pensionistico ridotto, modulato in ragione del numero di giornate lavorate.

Si riporta qui di seguito una breve tabella esemplificativa, in relazione ai requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere DAL 1.7.2009, per i lavoratori addetti  ad attività usuranti.

LAVORATORI DIPENDENTI
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
DAL AL SOMMA DI ETA’ ANAGRAFICA E CONTRIBUTIVA (QUOTA)

Lavori usuranti compresi i lavoratori notturni con numero di giornate pari o superiori a 78.

ETA’ ANAGRAFICA MINIMA PER LA MATURAZIONE DEL REQUISITO.

LAVORI NOTTURNI CON GIORNATE DA 72 A 77.

ETA’ ANAGRAFICA.

 

LAVORI NOTTURNI CON GIORNATE DA 64 A 71.

ETA’ ANAGRAFICA.

01/07/2009 31/12/2009 93 57 57 58
01/01/2010 31/12/2010 94 57 57 58
01/01/2011 31/12/2011 94 57 58 59

L’età prevista dalla tabella deve essere interamente compiuta e rimane confermato il requisito contributivo minimo di 35 anni. Per raggiungere la quota, una volta perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione, concorrono anche le frazioni di mesi e di giorni, sia di età che di contribuzione.

Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto una o più attività indicate dal decreto legislativo, si applica il beneficio ridotto di uno o due anni se prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività il lavoro a turni sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012:

I lavoratori che maturano il requisito nel corso dell’anno 2012, conseguono il diritto a pensione con i seguenti requisiti di età anagrafica e contributiva (quota):

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
 

Lavori usuranti compresi i lavoratori notturni con numero di giornate pari o superiori a 78.

 

LAVORI NOTTURNI CON GIORNATE DA 72 A 77.

 

 

LAVORI NOTTURNI CON GIORNATE DA 64 A 71.

 

ETA’ 60 61 62
QUOTA 96 97 98

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