Massimale contributivo e pensionabile

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Il massimale contributivo e pensionabile è stato introdotto dall’art. 2 coma 18 della Legge 335 del 1995. Viene annualmente rivalutato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall’ISTAT.

Soggetti interessati all’applicazione del massimale:

Il massimale viene applicato “ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie”, ovvero ai soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, optano per il sistema contributivo.

Per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 1996, la cui retribuzione superi il massimale annuo previsto, il datore di lavoro pubblico o privato, dovrà acquisire una dichiarazione del dipendente, attestante l’esistenza o meno di contribuzione utile o utilizzabile in data antecedente il 1 gennaio 1996. ( circolare INPS n. 177 del 7/9/1996 e Lettera circolare INPDAP del 18/12/2008)

Nel caso in cui il lavoratore dichiari che può far valere contribuzione antecedente il 1.1.1996 non sarà applicato il massimale, e quindi sarà sottoposta a contributo pensionistico l’intera retribuzione, senza applicazione di massimale.

In caso di dichiarazione negativa del lavoratore e in mancanza di risultanze diverse da parte del datore di lavoro, il prelievo contributivo ai fini pensionistici avverrà solo fino a concorrenza del massimale annuo.

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