Congedi covid retroattivi e bonus baby sitter

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Il dl. n. 30 del 13 Marzo 2021 ha rinnovato una serie di misure, già sperimentate nel 2020, per aiutare le famiglie : i congedi straordinari per genitori lavoratori dipendenti ed il bonus baby sitting per autonomi, personale sanitario e forze dell’ordine.   

Il decreto legge contempla gli aiuti alle famiglie per le seguenti ipotesi: nei casi di sospensione della didattica in presenza, di infezione da Covid-19 oppure di quarantena del figlio convivente minore. A seconda dell’età del minore vengono previste diverse misure. 

Se le ipotesi citate riguardano figli minori di anni 16, un genitore, alternativamente all’altro, ha diritto allo smart-working per tutta la durata, o parte di essa, della sospensione della didattica o dell’infezione o della quarantena del figlio. 

Congedi per genitori:  

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, invece, il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all’altro, potrà astenersi dal lavoro nelle ipotesi sopra citate riguardanti il figlio convivente minore di 14 anni. Al medesimo beneficio potrà accedere anche il genitore di figli con disabilità in situazione di gravità ex L. 104/1992, indipendentemente dal requisito anagrafico, qualora venga disposta la chiusura delle scuole o dei centri diurni di carattere assistenziale.  

Per i periodi di astensione è è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa ed i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

Si può usufruire dei  nuovi congedi Covid dal 13.03.2021, data di entrata in vigore del decreto legge, al 30.06.2021 con possibilità di estensione retroattiva. Infatti, eventuali congedi parentali utilizzati a partire dal 1° Gennaio 2021 possono essere convertiti a domanda nel nuovo congedo con diritto all’indennità. 

In caso di figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni, infine, uno dei genitori ha diritto ad astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità ma con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento. 

In luogo del congedo, ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi, nonché al personale sanitario e delle forze dell’ordine è riconosciuta la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 € settimanali, a patto che ricorrano le medesime condizioni richieste per i congedi. 

Congedi e Bonus Baby Sitter sono da considerarsi misure alternative, pertanto se un genitore già fruisce del Bonus, l’altro non potrà richiedere il congedo. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui il dipendente sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle medesime misure.

 

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