Cassazione: possibile incostituzionalità del limite dei 70 anni per il trattenimento in servizio nella scuola
Con l’ordinanza interlocutoria n. 24662 del 6 settembre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 509, comma 3, del D.lgs. 297/1994, nella parte in cui fissa in modo rigido il limite massimo di 70 anni per il trattenimento in servizio del personale scolastico.
Nello specifico, la norma dispone:
«Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.»
È proprio quel “comunque, non oltre il settantesimo anno di età” che la Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale per possibile contrasto con l’art. 38 Cost. e con il principio di ragionevolezza.
La vicenda nasce dal ricorso di una dipendente che, al compimento dei 67 anni, non aveva maturato i contributi necessari per accedere al trattamento pensionistico. La lavoratrice aveva presentato istanza di Trattenimento in servizio fino all’età di 70/71 anni, così da riuscire a raggiungere o i 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia (riscattando laurea e anno di ruolo giuridico) oppure, in alternativa, di accedere almeno alla pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti previsti dall’art. 24, comma 7, D.L. 201/2011 (requisiti attuali: 71 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva).
La domanda era stata respinta dal Ministero con la motivazione che, neanche con il trattenimento domandato, la dipendente avrebbe raggiunto i 20 anni di contribuzione necessari. Il tribunale di Lecce ha ritenuto corretto l’operato del Ministero, in quanto, in assenza di domanda di riscatto di laurea, non sarebbe comunque stato raggiunto il limite dei 20 anni di contribuzione.
Tuttavia, il giudice ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la corretta interpretazione dell’art. 509, comma 3, del D.lgs. 297/1994.
In particolare, si tratta di stabilire se il trattenimento in servizio possa essere concesso solo quando, entro i 70 anni di età, il lavoratore riesca a maturare i 20 anni di contribuzione richiesti, oppure se possa essere autorizzato anche senza tale requisito, al fine di consentire al dipendente di arrivare a 71 anni con almeno 5 anni di contributi.
La Cassazione, pur riconoscendo l’ampia discrezionalità del legislatore in materia di limiti ordinamentali, ha evidenziato un’ulteriore problematica oltre a quella individuata dal giudice remittente, ovvero come l’attuale disciplina rischi di creare situazioni paradossali: lavoratori che, raggiunto il limite di età dei 70 anni, vengono collocati a riposo senza aver diritto ad alcun trattamento pensionistico perché dovrebbero comunque attendere di compiere 71 anni.
Secondo la Cassazione, tale scenario potrebbe violare l’art. 38 della Costituzione che garantisce ai lavoratori il diritto sociale alla pensione, e risultare irragionevole alla luce dell’adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita (art. 12 D.L. 78/2010). La norma contestata, infatti, non prevede alcun raccordo con tali adeguamenti, fissando un limite rigido che può impedire l’accesso alla pensione a chi sia entrato tardi nel pubblico impiego.
La Corte ha quindi rimesso la questione alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio di merito.
Possibili effetti
Se la Consulta dovesse accogliere i dubbi di legittimità, l’art. 509, comma 3, D.lgs. 297/1994 potrebbe essere dichiarato incostituzionale o interpretato in senso conforme, aprendo alla possibilità di trattenimento in servizio oltre i 70 anni, in linea con gli adeguamenti alla speranza di vita.
Una decisione favorevole avrebbe un impatto rilevante per molti lavoratori pubblici, soprattutto nel comparto scuola, che rischiano oggi di trovarsi privi sia di retribuzione che di pensione al termine della carriera.
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