INAIL – Certificati, l’invio spetterà al medico

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Il D. Lgs. 151/2015 ha modificato diversi articoli del D.P.R. 1124/1965 per semplificare gli adempimenti a carico del datore di lavoro in materia di infortuni e malattie professionali:

  1. Art. 28 – Determinazione del premio assicurativo;
  2. Art. 53 – Abolizione obbligo trasmissione certificazioni;
  3. Art. 54 – Abolizione obbligo invio denunce all’Autorità di pubblica sicurezza;
  4. Abolizione della tenuta registro infortuni.

In particolare con la modifica all’art. 53 del T.U. 1124/65 Il datore di lavoro viene completamente esonerato dall’obbligo di invio di certificazioni all’Istituto assicuratore in quanto, tale obbligo, è posto a carico dei medici o delle strutture sanitarie che rilevano l’infortunio o la malattia professionale.

In sintesi dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 151/2015 (22 marzo 2016):

  1. l’obbligo di trasmissione del certificato di infortunio farà capo esclusivamente al medico o alle strutture sanitarie competenti;
  2. sarà quindi abolito l’obbligo di trasmissione del certificato medico a carico del datore di lavoro. Sulla denuncia telematica di infortunio permane soltanto l’obbligo di indicare i riferimenti al certificato già trasmesso all’INAIL (dal medico o dalle strutture sanitarie

         competenti).

Anche per le denunce di malattia professionale il datore di lavoro, analogamente a quanto previsto per la denuncia di infortunio, sarà tenuto esclusivamente ad in indicare nella stessa i riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica all’ Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

L’articolo del Sole 24 ore ricorda che per le denunce trasmesse on line non è più previsto l’obbligo per il datore di lavoro di inviare il certificato medico.

Il Sole ricorda inoltre che dovranno seguire le disposizioni attuative della norma e si chiede come e se il datore di lavoro sarà messo a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore alla stregua di quanto accade nel sistema ancora vigente (determina 53/2006 del garante della privacy). L’articolo ricorda inoltre che l’art. 52 del Tu (obbligo del lavoratore di dare notizia al datore di lavoro dell’infortunio e/o della malattia professionale) è rimasto immutato.

(Fonte Il Sole 24 ore – Norme e tributi – pag. 47)

Leggi gli art. 52 e 53 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 come modificati dall’art. 21, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 14.09.2015, n. 151

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