Servizi utili a pensione

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Valutazione ai fini previdenziali del servizio civile

per quanto riguarda la tutela previdenziale dei volontari in servizio civile, occorre innanzitutto distinguere il periodo temporale nel quale il suddetto servizio è stato svolto.

Per coloro che hanno prestato servizio civile fino al 31.12.2005, il servizio è riconosciuto ai fini previdenziali nei limiti e con le modalità con le quali il legislatore riconosce il servizio militare obbligatorio. Per l’INPS si procede all’accredito figurativo, mentre per l’INPDAP si richiede il computo gratuito ai sensi dell’art. 1 della Legge 274 del 1991.

A seguito della sospensione definitiva al 31.12.2005 del servizio militare obbligatorio, il D. Lgs 77/02 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2006 lo svolgimento del servizio civile avvenga esclusivamente su base volontaria.

Una disposizione della Agenzia delle Entrate (circolare n. 24 del 10/06/2004) ha chiarito che i compensi percepiti dai volontari devono essere considerati redditi di “collaborazione coordinata e continuativa”. Ne consegue che a decorrere dal 1.1.2006 e fino al 31.12.2008 i Volontari del Servizio Civile devono essere iscritti alla Gestione Separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26 della Legge 336/95.

I contributi, per espressa disposizione legislativa, sono a totale carico del Fondo Nazionale per il Servizio civile.

Il DL 185/2008 convertito in Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art. 4 comma 2) ha previsto che dal 1.1.2009 cessa qualunque obbligo contributivo per il Fondo nazionale del servizio Civile. Il periodo successivo al 2009 potrà essere valutato ai fini pensionistici solo mediante riscatto oneroso a carico del richiedente (cfr. msg INPS n. 14174 del 23/6/2009 e Nota operativa INPDAP n. 24 del 7/5/2009).

Valutazione del periodo di servizio militare

Il periodo di servizio militare, obbligatorio, volontario e quello ad esso equiparato, è utile per determinare il diritto e la misura della pensione.

Ai fini del riconoscimento è richiesta una domanda a firma dell’interessato.

Per gli iscritti all’INPDAP deve essere richiesto il computo ai sensi dell’art. 1 della Legge 274/94. La modulistica è reperibile sul sito INPDAP.

Per gli iscritti INPS deve essere richiesto l’accredito gratuito, in qualsiasi momento della vita lavorativa, senza alcun termine di prescrizione. Per poter chiedere l’accredito è necessario avere almeno 1 contributo settimanale accreditato. La modulistica è reperibile sul sito INPS

Per i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, è prevista la riscattabilità a condizione che gli stessi non risultino coperti da alcuna contribuzione (Articolo 4, comma 2 del D.L. 29-11-2008 n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009 n. 2).

Periodi in qualità di “giornaliero”

I periodi svolti quale giornaliero sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione alla stregua degli altri periodi di lavoro a tempo pieno. La particolarità, rispetto a questi ultimi, è nella modalità di calcolo: il calcolo dei servizi utili viene effettuato considerando il mese lavorativo di 26 giorni e l’anno di 312 giorni. Solitamente, ai fini della dichiarazione della posizione previdenziale, viene richiesta dall’Inpdap la compilazione del Mod. 108, con l’indicazione, mese per mese, delle giornate utili (considerando il numero massimo di giorni 26 per mese). Il calcolo viene effettuato dividendo il numero delle giornate complessive per 26.

Benefici a favore degli invalidi

Indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, le valutazioni e i conteggi preventivi della pensione spettante possono essere ipotizzati valutando anche la maggiorazione di cui all’art. 80 della Legge 388/2000. Verificati i requisiti sanitari, non ci sono infatti condizioni particolari per il suo accoglimento, salvo come si diceva la presentazione della richiesta da parte dell’interessato.

Valutazione periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari

I periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, per i quali non è prevista alcuna retribuzione, non sono utili ai fini pensionistici , né valutabili ai fini della indennità premio di fine servizio e del TFR. Ciò ai sensi dell’art. 50 del RDL 680 del 1938. Ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 564 del 1996, i periodi di interruzione o sospensione dal servizio successivi al 31 dicembre 1996 possono essere riscattati o per i medesimi periodi può essere richiesta l’autorizzazione alla contribuzione volontaria.

Valutazione periodo di servizio militare a fini previdenziali

Nel caso di riscatto del servizio militare ai fini della indennità premio di fine servizio, l’onere viene calcolato sulla base delle retribuzioni percepite e dell’età all’atto di presentazione della domanda. Come sempre, per tutte le domande di riscatto, una volta ricevuta la comunicazione dell’onere, il dipendente ha facoltà di pagare in unica soluzione o ratealmente ovvero di rinunciare al riscatto.

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