Dl 4/2019: Nuove norme in materia di riscatti

Pubblicato in data

Argomenti:

E’ uscita la newsletter n. 6 di marzo 2019

Il dl 28 gennaio 2019 n. 4 all’art. 20 ha previsto in via sperimentale, ai commi da 1 a 5, un nuovo istituto: il riscatto riferito a periodi non coperti da contribuzione; mentre al comma 6 del medesimo articolo è stata disciplinata una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto di laurea. La circolare Inps 36/2019 detta le prime disposizioni.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Innanzitutto segnaliamo che la facoltà di riscatto di cui all’art 20 co. da 1 a 5 rappresenta una novità nell’ordinamento previdenziale italiano, è riconosciuto agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Pertanto potranno usufruire di tale facoltà coloro che: 
– hanno almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto
– non sono titolari di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
– non sono titolari di pensione diretta

L’eventuale successiva acquisizione (come potrebbe verificarsi in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto) di un’anzianità contributiva precedente il 01.01.1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto con conseguente restituzione dei contributi.

Il periodi da riscattare, scoperti di contribuzione, anche non continuativi, possono avere una durata massima di cinque anni, devono collocarsi dopo il 31.12.1995 ed essere compresi tra il primo e l’ultimo contributo accreditato; il periodo deve comunque essere precedente al 29.01.2019. Qualora l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali innanzi richiamati, potrà esercitare la facoltà di riscatto in uno qualsiasi di essi.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o di singoli Stati membri o Paesi convenzionati).
Infine, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Per recuperare tali periodi di lavoro potranno essere attivati invece la regolarizzazione contributiva o la costituzione di rendita vitalizia a seconda dei casi.

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto  è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura, i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.

 La domanda si può presentare fino al 31.12.2021 dal diretto interessato, dal superstite o, entro il secondo grado, dal parente o affine. 

Il calcolo dell’onere è effettuato con i criteri generali previsti dal comma 5 dell’art. 2 del dlgs 184/1997 (la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto).

Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo

Il comma 6 dell’articolo 20 del dl 4/2019, per il riscatto del corso universitario di studi, ha aggiunto il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

La norma in esame  prevede un diverso (e meno oneroso) sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 in relazione a periodi che si collocano nel sistema di calcolo contributivo. 
Le norme concernono anche gli iscritti a cui si applichi il sistema di calcolo misto purché i periodi oggetto di riscatto siano da valutare secondo il sistema contributivo e quindi si riferiscano a periodi o a frazioni di periodo successivi al 31.12.1995.

L’onere di riscatto sarà determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigenti, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per l’anno 2019 minimale € 15.878 – aliquota di computo 33%, esempio: costo di un anno di riscatto €15.878×33% = € 5.239,74).

L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

 La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle già previste e resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997  comma 5-quater o comma 5.

 La disposizione prevista dal comma 5-quater si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dall’entrata in vigore del dl 4/2019 (29/01/2019).
Non è ammessa la rideterminazione se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto.

La norma originaria prevede che tale facoltà sia consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. A seguito dell’esame del provvedimento presso le commissioni riunite della Camera tale limite anagrafico risulta eliminato.

Correlati