INPS- GESTIONE PUBBLICA: istruzioni per le ipotesi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso

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È uscita la newsletter n. 7 di giugno 2018

Con  messaggio 2161 del 29/05/2018, l’INPS  ha fornito chiarimenti  in merito agli obblighi contributivi e alle modalità di denuncia, nonché alla  valutazione ai fini pensionistici e del TFS/TFR  dei periodi  di sospensione cautelare  per i quali pende giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria.

L’INPS   precisa che i contributi previdenziali  sull’assegno alimentare (pensione e Fondo Credito) devono essere versati  esclusivamente  se il medesimo assegno  deriva da  sospensione  cautelare per procedimento  penale in corso e non anche per le altre ipotesi di sospensione (vedi punto 7 Circolare INPS citata).

Si ricorda infatti che, a seguito  dei chiarimenti del Ministero delle Finanze di cui alla  circolare 326/97, l’INPS con circolare n. 6/2014 ha esteso alla Gestione Pubblica le norme, già previste per la Gestione Privata,  in materia di  imponibilità ai fini pensionistici  dell’assegno alimentare corrisposto  durante  il periodo di sospensione cautelare  per procedimento giudiziario in corso.

Nell’ipotesi di sospensione cautelare  per procedimento giudiziario in corso, pur in presenza di versamento contributivo dell’assegno alimentare, i periodi di sospensione cautelare non sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.
Considerato il carattere provvisorio  della sospensione, per definire la valutabilità  dei periodi ai fini  della pensione e del trattamento di fine servizio  è necessario  attendere la conclusione del procedimento. 
Si potrà avere l’ipotesi della ricostruzione della carriera con erogazione degli arretrati della retribuzione e la riqualificazione del periodo di sospensione  rendendolo utile  ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio/rapporto (restitutio  in integrum)  ovvero  il licenziamento o destituzione del lavoratore, con possibilità  per l’ente datore di lavoro di richiedere  la restituzione dei contributi, pagati durante il periodo di sospensione cautelare, che si collocano dopo la data di cessazione per effetto della retroattività  del licenziamento.

Il messaggio illustra  anche  le modalità  per l’elaborazione dei flussi di denuncia ListaPosPa e fissa il termine entro il quale  l’ente datore di lavoro dovrà provvedere  alla  regolarizzazione  di periodi  denunciati  con modalità diverse o non denunciati.

Circolare INPS n. 80 del 6/6/2018 :  Misura degli interessi di mora dal 15/5/2018

Il tasso degli interessi di mora  per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo  (anche  sui debiti contributivi  per effetto dell’art. 116, co 9 L. 388/2000)  viene  determinato annualmente. Con effetto  dal 15/5/2018, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata disposta la riduzione al 3,01% in ragione annua.

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