Differenze retributive per mansioni superiori riflessi pensionistici

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Si conferma la correttezza della procedura adottata dalla Amministrazione comunale nella predisposizione della pratica pensionistica del dipendente che ha svolto per anni le mansioni superiori da dirigente.

In particolare la retribuzione giuridicamente spettante, quella cioè relativa alla categoria di appartenenza, viene presa a base per il calcolo della quota A) di pensione, mentre le differenze retributive relative alla attribuzione temporanea dell’incarico dirigenziale, dovranno essere valutate per la sola quota di pensione prevista dall’art. 13 comma 1 lettera b) del D.lgs 503/92.

Si rammenta che la recente giurisprudenza della Corte dei Conti è orientata nel non riconoscere in quota A) di pensione le differenze retributive per mansioni superiori.

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